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LA GRANDE TRUFFA DELLA LEGGE SUI
REATI AMBIENTALI
Gli anni di lotta sul tema della tutela ambientale, le
mobilitazioni di massa, la grande scossa alle coscienze della
società civile, non sono bastati al mondo politico-istituzionale
per slegarsi dalle logiche di collusione e sottomissione agli interessi
lobbistici che da sempre lucrano sulla devastazione ambientale e sullo
sfruttamento dei territori.
Il disegno di Legge 1345,
sintesi delle due proposte Micillo-Realacci,licenziato alla
Camera e da qualche mese in discussione nelle Commissioni Ambiente e
Giustizia al Senato, doveva recepire l’articolo 3 della direttiva
europea 99/2008, introducendo nel nostro codice penale i delitti
sull’ambiente: da quello di “inquinamento
dell’ambiente” fino a quello ben più grave di
“disastro ambientale”, colmando così un vuoto
legislativo a cui finora si è sopperito con le sanzioni previste
per i delitti contro la pubblica incolumità (art. 434 del codice
penale) e che, grazie all’elaborazione della giurisprudenza della
Corte costituzionale, è divenuto in materia
ambientale “disastro
innominato”. In tal modo, con norme
efficaci, dissuasive e mirate all’incriminazione del
pericolo concreto e del danno, si sarebbero dovuti colpire
penalmente i reati ambientali, in un contesto più efficace e meglio
orientato contro atti offensivi dell’ambiente e della salute
umana.
QUEL TESTO RISCHIA INVECE DI
DIVENTARE IL SALVACONDOTTO PER QUALSIASI CRIMINE
AMBIENTALE!!!
Fino ad oggi, a fatica, i magistrati
potevano applicare, con interpretazione estensiva, la fattispecie del
“disastro innominato” qualificandolo come comportamento
offensivo che produce un danno dell’ambiente; questo potrebbe
paradossalmente non essere più possibile a causa di un
testo che è stato strutturato e manipolato per diventare il
lasciapassare di violazioni gravissime.
Le ragioni che ravvediamo, confortate
anche dall’opinione di autorevoli magistrati che denunciano il
rischio di impossibilità di applicazione di quelle norme, sono
molteplici:
-
La definizione di “disastro ambientale” si sarebbe dovuta basare su contenuti chiari e processabili quali l’effettiva capacità diffusiva/offensiva del danno ambientale prodotto; la sua straordinarietà quale atto grave e complesso, non necessariamente foriero di danni irreversibili, ma con prorompente diffusione; l’accadimento di dimensioni straordinarie, anche se non immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e dunque idoneo a causare un pericolo concreto per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti (Corte Costituzionale - 1 Agosto 2008, sentenza n. 327 ed altre).
L’attuale disegno di legge definisce invece “disastro ambientale” “l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema”, fatto di per sé assai difficile se non impossibile da dimostrare data la totale aleatorietà del concetto che meglio si sposerebbe con quello di persistenza nel tempo ed estensione del danno.
-
Si subordina la punibilità del reato di “inquinamento ambientale”a violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative spesso poco severe ed insufficienti a garantire la tutela della salute; per quello di “disastro ambientale” si estende il reato anche alla eventuale ed assai vaga casistica di inquinamento “abusivo” depotenziando di fatto la portata e l’efficacia di entrambe le norme. In altre parole, potrebbe diventare impossibile procedere, come pure avvenuto ad es. per la centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure, al sequestro di un impianto se le sue emissioni pur inquinando e mettendo in pericolo la salute degli abitanti di quel territorio, non sono in violazione della legge o delle continue deroghe in essa contenute.
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Il reato di disastro ambientale viene nei fatti configurato solo come reato di danno e non più di pericolo concreto (quando lo si correla all' “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo”). Per poter quindi accertare il nuovo reato di disastro ambientale si dovrebbero poter produrre dati certi sull’estensione ed il numero delle persone coinvolte nonché la incontrovertibile correlazione tra decessi, malattie o offese e gli eventi inquinanti, ma la realtà dimostra, come nel caso dell’amianto, che il disastro può restare “invisibile” a lungo prima che emergano i segnali della compromissione dell’ambiente e della salute della collettività.
-
Si introduce il ravvedimento operoso con beneficio di riduzione di pena (fino ai due terzi) per l’inquinatore che si dichiari d’accordo ad operare una bonifica dei luoghi. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una norma tesa a favorire finte strategie di “ravvedimento” per lasciare nei fatti le cose come sono; nella peggiore si prefigura un condono che, combinato con quanto disposto nell’art 4 del decreto ‘Destinazione Italia’, e cioè con la possibilità per chi inquina di stipulare accordi di programma “per l’attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN)”, sottoscrivendo i quali potrà usufruire di contributi pubblici e vantaggi fiscali, sancisce, in contrasto al principio di “chi inquina paga”, il principio che chi inquina non rischia niente, anzi sarà ripagato. Unulteriore favore a chi hainteresse a continuare a speculare su quelle aree (si pensi solo al pullulare di centri commerciali) o a buttarsi nel business della produzione della cosiddetta Green Energy premiata dal nuovo pacchetto di incentivi o ancora al cambiamento della destinazione d’uso di aree o territori agricoli a favore delle coltivazioni no food destinate ad alimentare impianti a biomasse.
Non meno preoccupante
è la seconda parte del disegno di legge
“Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi
e penali in materia di tutela ambientale” introdotta
per il Testo unico ambientale che si applica
“alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno
cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di
danno alle risorse ambientali”. Anche in questo
caso siamo davanti ad un condono mascherato, per di
più facilitato dal fatto che nella maggior parte dei casi i reati
ambientali, anche le stesse discariche illegali di rifiuti tossici, non
producono un danno immediato. Basterà dunque seguire le
prescrizioni indicate dalla polizia giudiziaria e pagare una sanzione pari
ad un quarto del massimo della contravvenzione per sanare l’illecito
e procederne all’archiviazione.
Ma quello che è
più grave è che si carichi la polizia giudiziaria di compiti
di carattere tecnico/amministrativo estranei alla sua funzione e
alle sue competenze, rendendo ancora più inefficace
l’opera di prevenzione sul territorio e l’accertamento reale
dei danni. Infatti, a differenza della procedura sin qui adottata, la
polizia giudiziaria (carabinieri, guardia forestale, ecc.) da braccio
esecutivo della magistratura si trasformerà in un organo di
valutazione delle violazioni, impartendo al responsabile del reato le
prescrizioni tecniche e i tempi di risistemazione ambientale, accerta il
loro effettivo adempimento e riscuote la contravvenzione comunicando al PM
l’estinzione del reato affinché ci sia l’archiviazione.
È facilmente
immaginabile, alla luce anche della possibilità data al
responsabile del reato di eliminare le conseguenze pericolose con
modalità diverse da quelle prescritte, come questo possa favorire
finte bonifiche, se non addirittura fenomeni, non estranei sui nostri
territori, di collusione e complicità.
Per tutte queste ragioni questo
testo legislativo RISCHIA DI RIVELARSI UN VERO E PROPRIO BOOMERANG PER LE
COMUNITÀ LOCALI IN LOTTA DA ANNI ED UN TOCCASANA PER LE LOBBIES
INQUINATRICI.
Se dovesse passare così
com’è, gli effetti nefasti di questa sanatoria li vedremmo
immediatamente sui processi in corso per disastri come quelli di Porto
Tolle, Vado Ligure e Taranto. Grandi inquinatori come Enel, Tirreno Power,
Ilva, Eni, che, non a caso, guardano con approvazione al disegno di legge,
potranno usare queste nuove norme per difendersi nelle aule di tribunale.
E’ vergognoso che tutte le forze politiche, comprese quelle
che più hanno sbandierato propagandisticamente la necessità
di colpire chi inquina, si facciano garanti dell’impunità di
chi mette quotidianamente in pericolo la salute dei
cittadini.
I COMITATI E LE REALTA’
CHE SONO IMPEGNATE CONCRETAMENTE IN CAMPANIA CONTRO LA PERDURANTE
DEVASTAZIONE AMBIENTALE ED A FAVORE DELLA TUTELA DEI PROPRI TERRITORI
RESPINGONO IN TOTO UN TESTO CHE ANCORA UNA VOLTA MOSTRA LA
SUBALTERNITÀ DELLA POLITICA ALLE LOBBIES DEI POTENTATI INDUSTRIALI
E FINANZIARI.
MAI PIU’ REGALI AGLI INQUINATORI, MAI PIU’
REGALI AI CRIMINALI!!!
Napoli 3/6/2014
Sottoscrivono il documento:
CITTADINI
CAMPANI PER UN PIANO ALTERNATIVO DEI RIFIUTI
COMITATO NO INCENERITORE
GIUGLIANO
CCF
Coordinamento Comitati Fuochi
Coordinamento No inceneritori –
Ponticelli
CO.RE.Ri.
- Coordinamento Regionale Rifiuti Campania
FEDERAZIONE ASSOCAMPANIAFELX - Giugliano Acerra
Nola
RETE
CAMPANA SALUTE E AMBIENTE
RETE
COMMONS
Associazione PeaceLink
Comitato Taranto Futura
Brindisi Bene Comune
Am.be.com - Presidio no discarica
(Falcognana)
Legamjonici contro
l'inquinamento
NoSmog
(Trieste)
Crotone
ci mette la faccia
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