Il 7 novembre scorso abbiamo pubblicato sul nostro blog il seguente annuncio: “MARRANO: Dai, a vedere chi riesce a dirci il link da cui scaricare il progetto GALSI e le sue integrazioni”.
Per scrupolo, abbiamo atteso qualche giorno, ben sapendo che la nostra era una semplice provocazione. Infatti, nessuno ci ha risposto e il motivo è ovvio: L’ULTIMA VERSIONE DEL PROGETTO GALSI CON LE INTEGRAZIONI NON E' MAI STATA PUBBLICATA NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA, NE TANTOMENO SUI SITI DEGLI ENTI PREPOSTI (PROVINCE E COMUNI), AFFINCHE’ I CITTADINI POTESSERO CONSULTARLA.
Al fine di entrare in possesso dell’ultima versione del Progetto GALSI, il Comitato è stato quindi costretto a presentare una “Richiesta di Accesso agli Atti” presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Presidenza della Regione.
Questa è la triste realtà. E domandiamo: perché tanta paura che la gente conosca quel progetto?
In Sardegna, l'unica pubblicazione ufficiale del Progetto GALSI - a disposizione dei cittadini - è quella contenuta nel sito della Regione Autonoma della Sardegna. Nella parte sinistra della homepage, nei Servizi al cittadino, si trova il Progetto GALSI. Cliccandoci sopra appare la seguente pagina: http://www.regione.sardegna.it/progettogalsi/.
Come potete notare, essa contiene soltanto i file di una versione superata del Progetto. Non include i chiarimenti e le integrazioni redatti dalla Società Galsi nel dicembre 2009, a seguito della richiesta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla documentazione già prodotta. Si rileva pertanto che su Internet NON SONO MAI STATE RESE PUBBLICHE le integrazioni del Progetto GALSI con le varianti e le modifiche del tracciato.
IN CONCLUSIONE: la RAS non ha mai provveduto a pubblicare il Progetto definitivo, e neppure la Società Galsi lo ha fatto.
Cosa significa questo? Principalmente tre cose:
1) Assoluta mancanza di Trasparenza e di Informazione sul Progetto che, in conseguenza del forte impatto della struttura sull’Isola - secondo quanto stabilito dalla Legge - doveva essere messo a conoscenza della popolazione;
2) Che il Comitato, se non l’unico, è tra i pochi in Sardegna a conoscere il contenuto del Progetto, e che la stragrande maggioranza di coloro che prendono decisioni al riguardo lo fanno sulla base di ciò che afferma Pili - o altri Amministratori/politici totalmente disinformati - e di ciò che leggono sul quotidiano l'Unione Sarda;
3) Che GALSI viola la normativa internazionale riguardante l’obbligo di coinvolgere ed informare le popolazioni interessate.
Chi continua a sostenere quel Progetto non pensi che noi del Comitato lasceremo perdere questi aspetti. Al contrario, li riteniamo di una gravità assoluta e sarà nostra cura farli valere nei tempi, nei modi e nei luoghi opportuni.
Noi del Comitato ci rivolgiamo anche a tutti coloro che hanno la responsabilità della firma di determinati atti o documenti riguardo la concessione di autorizzazioni collegate al Galsi.
Li invitiamo a prestare la massima attenzione in quanto tutta la procedura autorizzativa legata al gasdotto è caratterizzata da numerosissime e gravi lacune, in particolare a causa della mancanza, a monte, di autorizzazioni e pareri assolutamente vincolanti e obbligatori.
Ricordiamo a costoro che esiste un reato penale denominato “Omissione d’Atti d’ufficio”*.
*Rifiuto od omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
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